Allergenici e additivi nel piatto, la trasparenza non è ancora servita. E’ dietro l’angolo il 13 dicembre, giorno nel quale scatterà l’obbligo per la ristorazione italiana e dei produttori alimentari (anche artigianali) di informare i propri clienti, con una ‘black-list’ degli allergeni eventualmente presenti nelle loro preparazioni, ma non è ancora chiaro come andrà a finire. Da un lato la lettera indirizzata da Federasma al premier Matteo Renzi e ai ministri alla Salute (Beatrice Lorenzin) ed allo Sviluppo economico (Federica Guidi) perché “non accolgano la richiesta di Fipe-Confcommercio di prorogare l’entrata in vigore della normativa e di stabilire che gli esercenti possano comunicare a voce e non per iscritto la presenza di allergeni”. Dall’altro lato i 110 mila ristoratori e pizzaiuoli con il fiato sospeso in attesa del verdetto finale sui chiarimenti richiesti. In mezzo il governo, che dovrà dare una risposta a breve.
SARA’ UNA RIVOLUZIONE EPOCALE
Comunque vada a finire, almeno riguardo alla data di avvio, per il consumatore e per gli operatori del settore alimentare e per i consumatori sarà una rivoluzione epocale. Pensiamo non soo ai celiaci ma anche agli intolleranti al lattosio, al nickel ed ai tanti componenti che minano anche gravemente la salute individuale. A definire la materia è il REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011. Il trattato ha due obiettivi, come sottolineato nelle premesse: “(1) l’Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori (2) la libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici. (3) Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguata mente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte dei consumatori possono essere influenzate, tra l’altro, da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica”. Vediamo allora nel dettaglio gli elementi caratterizzanti questa “rivoluzione”.
TUTTE LE NOTIZIE SULL’ETICHETTA MA NON SOLO
ART 14 Per seguire un approccio completo ed evolutivo in relazione alle informazioni fornite ai consumatori sugli alimenti che essi consumano, si dovrebbe stabilire un’ampia definizione della normativa in materia di informazioni sugli alimenti che comprenda norme generali e specifiche, nonché un’ampia definizione delle informazioni su gli alimenti che comprenda le informazioni fornite utilizzando anche mezzi diversi dall’etichetta.
FIERE E SAGRE ESCLUSE
ART 15 Le norme dell’Unione dovrebbero applicarsi unicamente alle imprese, concetto che implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la manipolazione e la consegna di alimenti, il servizio di pasti e la vendita di alimenti da parte di privati, per esempio in occasione di vendite di beneficenza, fiere o riunioni locali, non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
INFORMAZIONI ANCHE IN BRAILLE
ART 17 La considerazione principale per richiedere informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbe essere quella di consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali. A tal fine, gli operatori del settore alimentare dovrebbero agevolare l’accessibilità di tali informazioni alle persone con menomazioni visive.
BANDITA LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE
ART 20 La normativa in materia di informazioni sugli alimenti dovrebbe proibire l’utilizzo di informazioni che possono indurre in errore il consumatore, in particolare circa le caratteristiche dell’alimento, i suoi effetti o le sue proprietà, o attribuire proprietà medicinali agli alimenti. Per essere efficace, tale divieto dovrebbe applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti.
ATTENZIONE TOTALE AI RISCHI DELLE ALLERGIE ALIMENTARI
ART 24 Determinati ingredienti o altre sostanze o prodotti (quali i coadiuvanti tecnologici), quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e vi permangono, possono provocare allergie o intolleranze in alcune persone e alcune di queste allergie o intolleranze costituiscono un pericolo per la salute delle persone colpite. È importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e altre sostanze con effetti allergenici o di intolleranza scientificamente dimostrati o prodotti, in modo da consentire ai consumatori, in particolare quelli che soffrono di allergie o intolleranze alimentari, di effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza.
SOTTO TUTELA ANCHE LE VENDITE ONLINE
ART 27 Al fine di garantire la disponibilità di informazioni sugli alimenti, è necessario prendere in considerazione tutte le forme in cui gli alimenti sono forniti ai consumatori, compresa la vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza. Anche se è evidente che qualunque alimento fornito mediante la vendita a distanza dovrebbe rispettare gli stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi, è necessario chiarire che, in tali casi, le nformazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbero essere disponibili anche prima che sia effettuato l’acquisto.
A CHI SI APPLICA IL REGOLAMENTO
DISP. GEN. ART 3 Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. Il presente regolamento si applica ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato.
QUALI INFORMAZIONI RENDERE AL CONSUMATORE
PRINCIPI GENERALI 1. Le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie: a) informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento; b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioni riguardano in particolare: i) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori; ii) la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro; iii) l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento; c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.
SOGGETTI RESPONSABILI DELL’APPLICAZIONE DEL TRATTATO
L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI
Sono obbligatorie le seguenti indicazioni: a) la denominazione dell’alimento; b) l’elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell’alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1; i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26; j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale (dal 13 dicembre 2016).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014 (a parte l’obbligo della dichiarazione nutrizionale che decorre dal 13 dicembre 2016 e allegato sui Requisiti specifici alla designazione delle carni macinate che si applica dal 1 gennaio 2014